Art. 13.
(Disposizioni transitorie).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione ai registri di cui all'articolo 4 per i laureati in medicina e chirurgia è effettuata su richiesta degli interessati previa valutazione del curriculum professionale di studi, corsi e pubblicazioni. Gli ordini professionali competenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, istituiscono una commissione composta da medici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le medicine e le terapie non convenzionali disciplinate dalla medesima legge. Qualora la commissione non ritenga sufficiente il curriculum di cui al primo periodo, il soggetto interessato può integrarlo presso le università che istituiscono corsi nella specifica disciplina secondo le modalità stabilite dai regolamenti didattici o presso gli istituti privati riconosciuti ai sensi dell'articolo 7, comma 1.